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Quali sono i vantaggi del geoblocking Regulation?

Geoblocking
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Il 28 febbraio 2018 l’Europa ha adottato il Regolamento UE 2018/302, anche detto geoblocking Regulation: si tratta, cioè, di una normativa, direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea, che vieta i blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno.

Il geoblocking è una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti on-line di accedere ed acquistare prodotti o servizi da un sito web posizionato in un Stato membro diverso da quello dell’utente: con questa tecnica, i gestori di negozi on-line sono in grado di escludere gli utenti stranieri da offerte promosse in un determinato Stato membro o di indirizzarli automaticamente a una pagina con prezzi più elevati.

Il geoblocking è, cioè, un sistema che limita l’accesso a un sito o ne modifica i contenuti a seconda della posizione geografica dell’utente: viene utilizzato principalmente per impedire che materiale protetto da diritto d’autore venga visualizzato al di fuori di una determinata area geografica ma, nell’e-commerce, è diventato uno strumento per modificare i prezzi e le condizioni di vendita nei confronti dei consumatori sulla base della loro localizzazione (tramite l’identificazione del loro indirizzo IP) in questo o quel Paese membro.

Il caso classico è quello che si può riscontrare nei siti web delle case di moda, dove è facile trovare lo stesso prodotto (un paio di scarpe, una sciarpa, una cravatta, etc.) a un costo maggiore in Italia rispetto, ad esempio, a quello che viene praticato dallo store  on-line in Polonia: quando il cliente italiano cerca di acquistare il prodotto esposto a minor prezzo sul sito polacco, il sistema, però, reindirizza automaticamente il consumatore o al sito web italiano o a un altro sito con prezzi maggiorati o senza offerte.

Il nuovo Regolamento sul geoblocking eliminerà questo tipo di ostacoli al commercio elettronico, evitando la discriminazione fondata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.

Gli elementi principali del Regolamento UE 2018/302 sono i seguenti:

  1. il Regolamento sul geoblocking impedirà la discriminazione dei consumatori e delle imprese in materia di accesso a prezzi e condizioni di vendita o di pagamento negli acquisti di prodotti e servizi on-line in un altro paese UE;
  2. il Regolamento non si applicherà (almeno per il momento) a) ai servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l’uso di contenuti tutelati dal diritto d’autore oppure nel vendere opere tutelate dal diritto d’autore in forma immateriale (si tratta, in sostanza dei servizi musicali in streaming, libri elettronici, software e giochi online); b) ad altri servizi, come quelli finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali, in linea con la Direttiva “servizi”.

Con l’entrata in vigore del Regolamento sul geoblocking, gli operatori non potranno discriminare i clienti relativamente ai termini e alle condizioni generali – prezzi inclusiin tre casi e, cioè  quando l’operatore:

  1. vende beni che sono consegnati in uno Stato membro in cui egli propone la consegna o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente;
  2. fornisce servizi tramite mezzi elettronici, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall;
  3. fornisce servizi che il cliente riceve nel paese in cui ha sede l’operatore, quali l’alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto o la vendita di biglietti d’ingresso per festival musicali o parchi divertimento.

La differenziazione tariffaria non sarà, invece, vietata e gli operatori saranno, quindi, liberi di offrire diverse condizioni generali – prezzi inclusi – a determinate categorie di clienti o di privilegiare, in particolari territori, determinati gruppi di clienti.

Inoltre, gli operatori non saranno obbligati a effettuare una consegna a clienti al di fuori dello Stato membro in cui essi la propongono.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni di pagamento, il geoblocking Regulation vieta la discriminazione ingiustificata dei clienti in relazione ai metodi di pagamento: pertanto, gli operatori non potranno applicare condizioni di pagamento diverse ai clienti per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.

Importantissimo è, poi, il principio di non discriminazione basato sull’accesso a siti web di commercio elettronico: gli operatori non saranno autorizzati a bloccare o limitare l’accesso dei clienti alla propria interfaccia on-line per motivi di nazionalità o luogo di residenza; pertanto, se un operatore dovesse bloccare o limitare l’accesso o anche solo reindirizzare (come spesso avviene) i propri clienti a una diversa versione dell’interfaccia on-line, tale comportamento costituirà violazione delle norme del Regolamento.

II geoblocking Regulation prevede che la Commissione proceda ad una prima valutazione dell’impatto delle nuove norme sul mercato interno due anni dopo la loro entrata in vigore: questa valutazione comprenderà anche un’eventuale estensione delle nuove norme ad alcuni servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore, quali musica, libri elettronici, software e giochi online.

In ogni caso, già con l’entrata in vigore del Regolamento nella sua attuale formulazione – che avverrà il 3 dicembre 2018 (in tempo per i regali di Natale!) – tutti i consumatori europei potranno godere di identico trattamento nei loro acquisti on-line e, quindi, potranno comprare i beni di loro interesse al prezzo più basso reperibile all’interno del complessivo territorio UE.

Se  siete interessati a leggere il testo integrale del Regolamento, che è piuttosto breve, potete consultarlo sulla pagina del Blog dedicata alla documentazione utile che trovate qui.