Venerdì 24 aprile il Governo ha aggiornato il Protocollo anti-contagio per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Ogni imprenditore, nell’ambito delle rispettive attività, dovrà, pertanto, fare i conti con la predisposizione del Protocollo di sicurezza e con nuove, articolate, misure di protezione da gestire quotidianamente e da far osservare scrupolosamente.
Il Protocollo condiviso, nelle premesse, specifica che “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza“.
Il Protocollo diviene, quindi, il documento centrale per la valutazione e definizione delle corrette misure di sicurezza anti-contagio e della loro adeguatezza in riferimento alle specifiche caratteristiche dell’organizzazione.
Per le aziende, ciò comporterà:
- una fase iniziale di valutazione dei rischi specifici e di corretta individuazione delle misure di protezione da implementare negli ambienti di lavoro;
- la gestione della documentazione collegata al Protocollo: ad esempio, le lettere di incarico e le istruzioni specifiche per le funzioni aziendali coinvolte; la gestione dei registri; gli accordi integrativi con fornitori, appaltatori, gestori di servizi esternalizzati, etc.; l’aggiornamento delle informative privacy per il personale, i clienti, i fornitori, i visitatori, con il relativo aggiornamento delle procedure di sicurezza e del Registro dei trattamenti di cui all’art. 30 GDPR.; la formale definizione delle procedure aziendali per i casi di rilevata positività, etc.;
- la gestione quotidiana e costante delle misure di sicurezza anti-contagio;
- la verifica costante dell’osservanza di tali misure e della loro adeguatezza nel tempo;
- la documentazione di tutte le attività di cui sopra, al fine di poter dimostrare l’assenza di responsabilità in capo all’imprenditore, nella malaugurata ipotesi di riscontri di positività al virus.
Risulta, pertanto, evidente che la definizione del contenuto del Protocollo anti-contagio implicherà anche alcune integrazioni documentali rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati personali, ma non solo:
- l’integrazione dell’informativa ai dipendenti per spiegare loro che potrebbero essere raccolti dati personali ulteriori per finalità di prevenzione anti-contagio, in particolare nel caso di riscontrata o sospetta positività;
- istruzioni operative scritte, ad esempio, sulle procedure di rilevazione della temperatura;
- designazione scritta del personale autorizzato a svolgere tale mansione, con specifica descrizione degli obblighi di riservatezza cui sarà tenuto in merito alle eventuali informazioni di natura sanitaria di cui venisse a conoscenza;
- un’integrazione contrattuale per i fornitori (servizi mense, etc.) che occupano proprio personale nei locali dell’imprenditore, affinché siano chiare le regole del Protocollo anti-contagio aziendale anche al personale esterno all’azienda e le conseguenze della violazione delle misure di sicurezza;
- l’aggiornamento del Registro dei trattamenti, perché questa tipologia di dato sanitario, di norma, non è tipico dei trattamenti standard svolti da un’impresa, la raccolta ha una sua finalità e base giuridica specifica, una particolare delicatezza in relazione alla dignità dell’individuo ed anche tempi di conservazione differenti rispetto alle altre categorie di dati;
- una checklist di verifica periodica delle misure di sicurezza stabilite nel Protocollo, con frequenze di verifica specifiche e differenziate in funzione della rilevanza della misura.
Questi elementi costituiscono una parte non trascurabile dell’ossatura del complesso meccanismo di tutela richiesto ad ogni imprenditore, sulla base del quale ognuno di noi confida di poter gestire in relativa sicurezza la propria quotidianità.