Il 12 luglio 2020 entra in vigore il Regolamento UE 2019/115o in materia di piattaforme on-line che dovrebbe garantire maggiore equità e trasparenza per gli utenti commerciali che usufruiscono dei servizi di intermediazione on-line.
Il Regolamento mira a garantire agli utenti commerciali un trattamento fair da parte delle piattaforme on-line, attraverso più efficaci strumenti contrattuali e di ricorso all’interno della UE.
Il Regolamento sulle piattaforme on-line si applicherà a tutti gli operatori commerciali che utilizzano siti web professionali per relazionarsi con i consumatori della UE, tra cui:
- mercati on-line;
- social media e raccolte di contenuti creativi;
- piattaforme di distribuzione delle applicazioni;
- siti web di comparazione dei prezzi;
- mercati basati sull’economia collaborativa, nella misura in cui ospitano utenti commerciali;
- motori di ricerca on-line generici.
In base al Regolamento UE, i fornitori di piattaforme on-line saranno tenuti a:
- garantire che i termini e le condizioni per gli utenti commerciali siano facilmente comprensibili e facilmente reperibili;
- informare anticipatamente delle ragioni che giustificano la limitazione, la sospensione o la cessazione dei loro servizi;
- informare gli utenti commerciali con almeno 15 giorni di anticipo in merito a eventuali modifiche dei loro termini e condizioni, a pena di nullità e/o invalidità delle modifiche;
- agire in buona fede, astenendosi dall’introdurre modifiche retroattive ai propri termini e condizioni di servizio;
- garantire il diritto di recesso ai propri utenti commerciali, specificando se potranno mantenere l’accesso ai dati dei loro utenti aziendali dopo la risoluzione del contratto;
- dichiarare esplicitamente se si riservano diritti in relazione alla proprietà intellettuale dei loro utenti commerciali o in relazione alla capacità delle piattaforme on-line di commercializzare i beni o i servizi dei loro utenti commerciali al di fuori della piattaforma pertinente;
- fornire agli utenti commerciali una motivazione dettagliata in caso di decisione di limitare, sospendere o cessare i servizi, con preavviso di 30 giorni in caso di cessazione totale;
- garantire che l’identità degli utenti commerciali sia chiaramente visibile.
I termini e le condizioni delle piattaforme on-line dovranno, tra le altre cose, contenere:
- l’indicazione dei principali parametri che determinano il posizionamento sulla piattaforma e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri;
- una descrizione di tutti i prodotti o servizi accessori che la piattaforma on-line può essa stessa offrire come complemento dei prodotti o servizi dei suoi utenti commerciali;
- la specifica indicazione di qualsiasi trattamento differenziato riservato a beni e servizi che le piattaforme on-line offrono rispetto al trattamento riservato a beni e servizi offerti da altri utenti commerciali;
- una descrizione dell’accesso tecnico e contrattuale degli utenti commerciali ai dati personali o di altro tipo che gli utenti commerciali o i consumatori forniscono ai servizi di intermediazione on-line generati tramite la fornitura di tali servizi;
- le ragioni (economiche, commerciali o giuridiche) in merito a eventuali limitazioni della capacità degli utenti commerciali di offrire i loro beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite canali diversi;
- le informazioni riguardanti l’accesso e il funzionamento del sistema interno di gestione dei reclami delle piattaforme on-line;
- le informazioni riguardanti a uno o più mediatori ai quali gli utenti commerciali possono rivolgersi per tentare di risolvere le controversie con il fornitore della piattaforma on-line in questione.
Importante è, inoltre, la disciplina relativa ai reclami, alla mediazione e ai ricorsi proponibili dagli utenti commerciali.
I fornitori di piattaforme on-line che impiegano più di 50 persone o che raggiungono un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro dovranno istituire e gestire un sistema interno per la gestione dei reclami degli utenti commerciali in merito a:
- mancato rispetto di un obbligo legale previsto dal Regolamento;
- qualsiasi problema tecnologico, nonché misure o comportamenti adottati dai fornitori di piattaforme on-line in grado di generare modifiche nella sfera degli utenti commerciali.
I reclami dovranno essere decisi con procedure rapide ed efficaci e le decisioni assunte dovranno utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile.
I fornitori di piattaforme on-line dovranno pubblicare periodicamente statistiche in merito all’efficacia dei loro sistemi interni di gestione dei reclami che saranno analizzate anche dall’Osservatorio dell’economia delle piattaforme on-line.
Non resta che attendere il 12 luglio 2020 per valutare l’effettivo impatto ed efficacia di queste nuove misure.