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NFT e marchi

nft word on a paper
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Il Tribunale di Roma ha pronunciato, per la prima volta, con un’ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, un ordine di inibitoria relativo alla creazione e commercializzazione di un NFT (Non Fungible Token) in violazione di marchi registrati, disponendone anche il ritiro dal commercio e la rimozione.

Come ormai notorio, gli NFT sono token con caratteristiche specifiche, collegati ad una blockchain che consente di tenere traccia, in modo trasparente ed inalterabile, dei passaggi di proprietà e che viene scambiato tramite uno smart contract associato, appunto, al token.

Le applicazioni degli NFT sono ormai molteplici, come ho avuto di evidenziare anche nel mio articolo “NFT e food“, qualche tempo fa.

La decisione del Tribunale di Roma – che riguarda la produzione di NFT associati a figurine collezionabili interamente digitali dell’immagine di un noto calciatore in forza alla Juventus Football Club S.p.A. – è significativa, innanzitutto, perché afferma, tra le altre cose, che la registrazione del marchio in classe 9 per prodotti “inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili” sia sufficiente ad includere anche i particolari contenuti digitali oggetto dell’NFT.

Inoltre, il Tribunale ha precisato che la creazione di NFT – che sono definiti “beni destinati alla vendita commerciale” – necessita di specifica autorizzazione da parte del titolare del marchio perché, diversamente, la condotta costituirebbe una violazione a sé stante, distinta dalla violazione, anch’essa accertata dal Tribunale nel caso in esame, dell’uso del marchio nelle immagini digitali associate al NFT.

Secondo il Tribunale, cioè, una cosa è il certificato digitale (l”NFT, appunto) e una cosa è il suo contenuto.

Tale conclusione ha conseguenze pratiche importanti perché da questo dipende la valutazione se la creazione di un NFT possa avere un valore intrinseco tale da superare, anche in ottica contraffattoria, la considerazione che il token costituisca, in linea di principio, solamente un certificato digitale di proprietà del bene cui è associato; bene che, in linea di massima ed in via astratta, potrebbe anche essere in sé legittimo.

Ciò che lascia, tuttavia, perplessi, del provvedimento del Tribunale di Roma, è la parte relativa all’esecuzione del provvedimento cautelare.

L’ordine del Tribunale di “ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria” non sarà di facile realizzazione, considerata la natura stessa degli NFT (collegati a blockchain sostanzialmente inalterabile) e il loro collegamento a wallet di terzi compratori.

La decisione è, comunque, una prima assoluta e sarà un punto di riferimento anche per gli sviluppi degli NFT nel metaverso, dove, com’è intuitivo, possono diventare uno strumento di elezione in moltissimi contesti.

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