Anonimizzazione dei dati personali
E’ noto che l’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) definisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile“ e che il requisito dell’identificabilità si ravvisa quando una “persona fisica può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Da tale definizione discende il corollario che il dato anonimo, cioè l’informazione che non si riferisce ad una persona identificata o identificabile o quel dato che è stato reso sufficientemente anonimo da non consentire più l’identificazione del soggetto, non cade sotto la disciplina del GDPR (così dispone, in modo esplicito, il considerando n. 26). Occorre, pertanto, domandarsi quando un dato può ragionevolmente considerarsi anonimo? E’ notizia… Leggi tutto »Anonimizzazione dei dati personali